CronacaForza Italia Ravello su Fondazione replica con le norme a ex sindaco Sorrentino

Forza Italia Ravello su Fondazione replica con le norme a ex sindaco Sorrentino

Inserito da (Redazione), sabato 31 gennaio 2015 10:17:16

Riceviamo e pubblichiamo nota a firma degli iscritti al coordinamento di Forza Italia di Ravello in replica all'ultimo articolo apparso su questa testata a firma dell'ex sindaco Salvatore Sorrentino. Stupisce la preparazione del gruppo circa le norme che regolano la Fondazione Ravello. Di seguito testo integrale.

Siamo giovani è vero, ma onesti e non mentiamo.

Vogliamo crescere imparando, ma prendendo lezioni da professori bravi che non offendono mai. Non accettiamo lezioni da gente arrabbiata per le quali parla il passato meglio di ogni nostra parola. Abbiamo studiato e ci siamo espressi come le nostre coscienze ci dicono. Se qualcuno ha voglia di studiare e di scoprire la bellezza e la gioia di essere onesti e non mentire,gli diamo una mano volentieri:

La nomina (eventuale) del Sindaco di Ravello alla carica di Presidente della Fondazione Ravello contrasterebbe con lo statuto della stessa, che, quale atto che regola la vita della persona giuridica, dev'essere assunto quale parametro di legittimità della nomina del predetto organo (in analogia a quanto stabilito dalla giurisprudenza amministrativa per gli enti pubblici; cfr. ex multis Cons. St.., sez. IV, 2 agosto 2011, n.4573), per le seguenti ragioni:

  1. a) Là dove lo statuto (all'art.7) prevede che "il Presidente è nominato dal Consiglio Generale di indirizzo, al di fuori del proprio ambito", intende (evidentemente) escludere la possibilità che il Presidente sia riferibile in qualche modo alla volontà o alla rappresentanza degli interessi dei soci fondatori e ordinari (che nominano i componenti del Consiglio Generale di indirizzo) e che sia, quindi, scelto tra personalità estranee alla sfera di influenza dei soci stessi (con ciò assicurando una rappresentanza imparziale e indipendente della Fondazione nella sua attività istituzionale); in coerenza con la ratio della previsione (per come appena individuata), deve intendersi a fortiori vietata la possibilità di nominare Presidente l'organo di vertice di uno dei soci fondatori: sarebbe, infatti, paradossale e inaccettabile una lettura dello Statuto che vietasse la nomina come Presidente di un membro del Consiglio Generale di indirizzo, in quanto nominato dal Comune di Ravello, e che consentisse, invece, la nomina del Sindaco; appare evidente che questa opzione ermeneutica confliggerebbe insanabilmente con l'evidente finalità del divieto cristallizzato all'art.7.1 dello statuto;
  2. b) L'eventuale nomina come Presidente della Fondazione del Sindaco di Ravello resta, in ogni caso, preclusa anche dall'agevole rilievo che i numerosi rapporti convenzionali tra la Fondazione e il Comune di Ravello (aventi ad oggetto utilizzo di beni e progetti culturali, anche a titolo oneroso) determinerebbe una situazione di conflitto di interessi che impedirebbe al Presidente della Fondazione di esercitare le sue funzioni statutarie (tra le quali figura la "cura della relazioni istituzionali") nei rapporti (che assorbono la gran parte dell'attività della Fondazione) con il Comune di Ravello; tale situazione di incompatibilità (per conflitto di interessi) assumerebbe, peraltro, dimensioni macroscopiche nel caso in cui venisse deliberato l'ipotizzato affidamento alla Fondazione della gestione dell'Auditorium (di proprietà del Comune);
  3. c) L'art.7 dello statuto ha stabilito stringenti requisiti per la nomina del Presidente, prevedendo che lo stesso dev'essere scelto "tra personalità con qualificata competenza manageriale e scientifico-culturale", con la conseguenza che la scelta, per essere conforme alla previsione statutaria, deve riguardare una persona che possieda entrambi tali profili (l'uso della congiunzione "e" non lascia dubbi sulla necessità del cumulo dei titoli) e che sia, pertanto, non solo dotata di consolidata esperienza di gestione e di amministrazione, ma anche provvista di adeguata preparazione scientifico-culturale (s'intende: nell'ambito delle competenze istituzionali della Fondazione); in difetto del possesso di tali titoli, la nomina resterebbe preclusa dalla cogente previsione statutaria (che ha evidentemente inteso imporre la scelta di una personalità culturalmente qualificata e dotata di autonomo prestigio, oltre che indipendente dai soci);
  4. d) Più in generale, appare contrastante con la natura associativa dell'ente l'affidamento della sua rappresentanza legale al vertice di uno dei soci fondatori, nella misura in cui lo stesso acquisterebbe, in tal modo, una posizione di preminenza che l'organizzazione della Fondazione, per come disegnata nello Statuto, ha voluto evitare, assegnando ai soci una rappresentanza proporzionata alla relativa partecipazione; anzi, con la nomina del Sindaco di Ravello, il Comune acquisirebbe una posizione di preminenza anche rispetto alla Regione, in violazione delle quote di rappresentanza stabilite nello Statuto;
  5. e) Non solo, ma l'eventuale nomina del Sindaco di Ravello contrasterebbe con lo spirito della Fondazione, trasformando, di fatto, un ente concepito con una missionculturale in un'istituzione puramente politica.

 

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